Il Trattamento Pensionistico: Cumulo, Ricongiunzione, Totalizzazione

Ottobre  2017

La recente circolare Inps n. 140 del 12 ottobre 2017 sblocca, dopo diversi mesi, le pensioni per chi ha fatto richiesta del cumulo gratuito dei contributi versati presso diverse Casse previdenziali. Integra la precedente nota n. 60 del 16/3/17, che aveva diramato chiarimenti per chiedere il cumulo dei contributi secondo le indicazioni contenute nel comma 195 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017.

Dal 1° gennaio 2017 i lavoratori che hanno spezzoni contributivi in più gestioni previdenziali obbligatorie (compresa la gestione separata dell’Inps e le casse professionali privatizzate ai sensi del Dlgs 503/1994 e del Dlgs 103/1996) potranno sommare i periodi di contribuzione non coincidente al fine di conseguire sia la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi e sia la pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica, 41 anni e 10 mesi le donne).  Oltre al cumulo, cioè la possibilità di mettere insieme vari periodi contributivi, c’è la totalizzazione, che potrebbe sembrare la stessa cosa, ma che è cosa assolutamente diversa nel calcolo e nella tempistica nell’erogazione dell’assegno. E’ bene, quindi, chiarire per non fare confusione.

Per la pensione di vecchiaia, la totalizzazione prevede un requisito pari a 65 anni e 7 mesi e almeno 20 di contributi; per il trattamento anticipato servono 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica.

Un’altra differenza riguarda il regime delle decorrenze. La pensione in totalizzazione sconta un regime di finestre mobili particolarmente sfavorevole. Infatti, subisce uno spostamento (18 mesi per vecchiaia, 21 per anzianità), dopo aver maturato il diritto. Nel cumulo la pensione è corrisposta subito.

Luci e ombre

E’ sul valore dell’assegno che si deve orientare la concentrazione.

Il calcolo dell’assegno in linea generale asseconda il cumulo rispetto alla totalizzazione.

Con il cumulo i periodi accreditati nelle diverse gestioni osservano le regole di calcolo della gestione di appartenenza secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento fermo restando che dal 1° gennaio 2012 sarà applicato il sistema di calcolo contributivo. Nella totalizzazione il calcolo è effettuato, di regola, tramite il sistema contributivo puro, salvo che il soggetto possa vantare, in una delle gestioni, un diritto autonomo.

Al cumulo tuttavia si aggiunge la beffa. Ai dipendenti pubblici, infatti, l’erogazione del Tfs decorrerà dal raggiungimento dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia che vuol dire in certi casi attendere 6/7 anni per vedersi liquidata la buonuscita.

La ricongiunzione ancorché onerosa spesso risulta essere più conveniente rispetto alla gratuità della totalizzazione e del cumulo.

Ipotizziamo un lavoratore statale iscritto Ctps che voglia ricongiungere un periodo antecedente al 1992 accreditato presso Inps come lavoratore dipendente. Il trasferimento di tale periodo determinerà una quota A di pensione notevolmente superiore rispetto all’assicurazione comune. Infatti, per la definizione della retribuzione pensionabile aumentata del 18%, si valuta l’ultimo stipendio percepito invece che alla media degli ultimi cinque anni previsti nell’AGO e privi della predetta maggiorazione e per di più sulle retribuzioni di riferimento. Si rileva in pratica, un consistente incremento del reddito pensionistico del lavoratore che sarà nettamente superiore della somma complessiva delle varie pensioni erogate con il cumulo o la totalizzazione.

Che cosa fare

Prestare massima cura e valutare i vantaggi e gli svantaggi della norma da adottare in virtu’ della propria carriera lavorativa e non farsi allettare pregiudizialmente dalla demagogia e retorica in genere e dalla gratuità, tanto conclamate.

Giuliano Coan
(
Consulente e docente in diritto previdenziale)

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