Vorremmo ricordare a tutti, dirigenti, docenti e ATA, le modalità con cui debbono essere svolte le attività scolastiche in questa fase di fuoriuscita dal lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, almeno fino a quando non sarà ripristinata una situazione di completa “normalità” operativa e, nel contempo, attirare l’attenzione su alcune questioni e su date da tenere ben presenti.
Se ne è parlato a più riprese e approfonditamente nei seminari di consulenza legale tenutisi negli ultimi due mesi per i soci ANP della regione Puglia, anche con riguardo alla necessità di contenere i rischi professionali legati alle responsabilità civili, erariali e penali in capo, soprattutto, ai dirigenti delle scuole.
Queste le cose fondamentali da sapere:
- il Decreto-legge 16.05.2020, n. 33, Art. 1, comma 13, dispone che: “Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, …….. le attività formative svolte ……. da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.” [ossia, con DPCM]
- il DPCM 17.05.2020, Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), dispone che: “lett. q): sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia ………., e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche ……….. e le attività formative svolte …… da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. ……………… Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.”
- lo stesso DPCM, all’art. 11, stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 ……… e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.”
Ne deriva che:
- LA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVREBBE TEORICAMENTE RIPRENDERE LE SUE ATTIVITA’ A PARTIRE DAL 15 GIUGNO. Sull’opportunità di una tale ripresa, non scevra da rischi anche consistenti l’ANP, sentita in audizione il 26 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale, ha sottolineato come sia urgente che il decisore politico intervenga per definire la situazione della scuola dell’infanzia le cui attività didattiche dovrebbero proseguire fino al 30 giugno. Rimaniamo in attesa degli sviluppi della situazione, che comunicheremo tempestivamente;
- LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI NON SI POSSONO EFFETTUARE IN PRESENZA FINO AL 14 GIUGNO. Ciò impone che gli scrutini e le altre riunioni collegiali programmate fino a tale data si svolgano tutte a distanza, come è ragionevole che sia se si vogliono limitare i rischi di contagio ad esse legati.
Per il periodo successivo al 14 giugno, bisogna ricordare che è stato convertito in legge il Decreto-Legge 17.03.2020, n. 18 (il cosiddetto “cura Italia”). Nel corso della conversione in legge, grazie anche all’azione dell’ANP, è stato introdotto nell’art. 73 il seguente comma 2- bis: “…. le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Questa norma è valida fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri all’inizio dell’emergenza (era il 30 gennaio), ossia fino al 31 luglio 2020 oppure fino a diversa data che sarà stabilita dal Governo, verosimilmente con apposito DPCM.
Al riguardo, ci sentiamo di dare ai dirigenti due consigli:
- avvalersi della facoltà (“possono”) di indire le riunioni degli organi collegiali a distanza, sempre nell’ottica della diminuzione del rischio a cui accennato in premessa. A tale facoltà sono primariamente interessati i colleghi dirigenti delle scuole del primo ciclo, in relazione all’effettuazione degli esami di licenza media che, verosimilmente, vedranno la necessità di riunire i consigli di classe dopo la data del 14 giugno;
- far deliberare (perché no?) un’apposita modifica al regolamento di Istituto che preveda stabilmente la possibilità di riunione a distanza per tutti gli organi collegiali della scuola, in modo da avere uno strumento di flessibilità operativa da utilizzare nel futuro non solo per le emergenze straordinarie ma anche per snellire e deburocratizzare l’attività ordinaria.
Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni di lavoro con le modalità smart working vogliamo ricordare che esse rappresentano “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, come disposto dal Decreto-legge “cura Italia” n. 18/2020, art. 87, comma 1 (che, lo ribadiamo, è stato convertito in legge). Tale configurazione è vincolante “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. Abbiamo già detto che l’emergenza attuale viene a scadere il 31 luglio prossimo, salvo deroghe, che ad oggi non si sono avute.
La ratio di questa disposizione è chiarissima. E’ esplicitamente affermata nella lett. a) dello stesso comma 1 citato, che impone di limitare “la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Tale limitazione risponde alla logica della riduzione dei rischi cui abbiamo accennato in premessa, per cui ci sentiamo di raccomandarne caldamente e pedissequamente l’applicazione. Ricordiamo che le amministrazioni individuano le attività indifferibili per effetto di una valutazione del suo organo esecutivo di vertice che, nel caso delle scuole, è il dirigente scolastico, per effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001.
Non ci diffondiamo ulteriormente sulle questioni astrattamente legate alle responsabilità civili, erariali e penali dei dirigenti scolastici, ampiamente trattate nei seminari con il supporto preziosissimo dei nostri legali. Ricordiamo ancora una volta che la “regola d’oro” è quella di prevedere e limitare tutti i possibili rischi, regola che pervade peraltro tutti i provvedimenti attinenti alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle situazioni ordinarie. Tanto più essa è valida in una contingenza emergenziale come quella che stiamo vivendo e che sembra destinata a durare ancora a lungo.
A tale riguardo si debbono, infine, ricordare le tutele assicurative disposte a favore dei soci ANP, come individuate nella polizza collettiva stipulata a loro favore dalla struttura nazionale, che richiamiamo sommariamente:
1. Responsabilità Civile per Perdite Patrimoniali | Euro 1.000.000,00 |
2. Infortuni Professionali | Morte Euro 50.000,00
Gravi Invalidità Euro 100.000,00 Oltre 66% |
3. Tutela Legale | Per Anno Euro 60.000,00
Per Sinistro Euro 30.000,00 |
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Cordiali saluti a tutti. Roberto Romito, Presidente regionale ANP Puglia