20.01.2024 – ANP PUGLIA COMUNICA – Dopo la firma del nuovo CCNL di comparto: chi partecipa alle relazioni sindacali di istituto?
La mancata apposizione della firma il 18 gennaio scorso da parte della Federazione UIL Scuola RUA e della Confederazione UIL sul testo definitivo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 crea una situazione inedita per quanto attiene ad alcune importanti prerogative sindacali in materia di relazioni all’interno delle istituzioni scolastiche (informazione, confronto, contrattazione integrativa).
Per la verità una cosa simile era già successa in passato, quando lo SNALS e la sua confederazione di riferimento, la CONFSAL, il 18 aprile del 2018 non siglarono il CCNL 2016-2018. Ma si era in primavera avanzata e buona parte delle relazioni sindacali di istituto, contrattazione inclusa, erano già alle spalle. Inoltre, a settembre dello stesso anno lo SNALS e la CONFSAL sottoscrissero poi anche loro il contratto, per cui non vi fu nessun riverbero sulle relazioni sindacali scolastiche negli anni successivi, per quanto atteneva alla partecipazione di quella organizzazione sindacale.
Oggi la situazione è molto diversa, molte contrattazioni di istituto sono ancora in corso e siamo appena alla metà dell’anno scolastico.
Si pone quindi il problema di determinare chi ha titolo a partecipare a che cosa.
La risposta è contenuta, per quanto attiene alla scuola, nel combinato disposto degli artt. 5, 6 e 30 del nuovo CCNL, che vale la pena riportare integralmente per la parte che interessa le scuole:
Art. 5, comma 1:
- L’informazione … è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni …
Art. 6, comma 1:
- Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito … al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni – di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente …
Art. 30, comma 2, lett. c):
- La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:
- ……..
- …………
- a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
Tenendo presente che “ovvero” significa correntemente “cioè, ossia”, è (o dovrebbe essere) abbastanza chiaro che chi, come UIL Scuola, non ha firmato il CCNL è escluso da tutto. Almeno fino a quando non firmerà, se firmerà.
Occhio: la UIL Scuola è esclusa da tutto, salvo che dalla indizione e dallo svolgimento delle assemblee le quali, a norma dell’art. 31, comma 3, lett. c), sono indette dalle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, e la UIL Scuola lo è, essendo dotata della necessaria rappresentatività numerica (ovvero di almeno il 5%, inteso come percentuale media fra la percentuale dei lavoratori che aderiscono a quel sindacato e la percentuale di voti da esso riportata nelle ultime elezioni delle RSU). Basta consultare le tabelle presenti sul sito dell’ARAN, per averne conferma.
Situazione chiara, dunque? Riteniamo di sì anche se UIL Scuola, qui in regione Puglia, non ci sta. In tale avversa direzione va, infatti, una recente sua nota diffusa peraltro solo nella provincia di Bari-BAT. E contestata da tutte le altre organizzazioni sindacali di comparto dello stesso ambito provinciale (si veda la loro nota di oggi cliccando qui) le cui rappresentanze nazionali hanno firmato il nuovo CCNL.
In punto di diritto la questione sembra risolta come sopra spiegato, a meno di diversi (ma improbabili) contorcimenti interpretativi più o meno autorevoli, sempre possibili nella nostra Italia che, si sa, è la patria del diritto: ma come insegnano i maestri di tennis (e l’esperienza), ad un buon diritto si risponde talvolta anche con un … rovescio.
Nelle more, e scherzi a parte, le trattative contrattuali ancora aperte (e le eventuali sessioni di informazione e/o confronto ancora da svolgere) non potranno vedere al tavolo la presenza dei rappresentanti provinciali della UIL Scuola e dei suoi eventuali terminali associativi, se presenti in istituto.
Pertanto, le riunioni eventualmente già convocate e non ancora tenute andranno sconvocate e riconvocate, con l’invito a partecipare rivolto esclusivamente ai soggetti che ne hanno effettivo diritto.
E’ salvo ed efficace infine, secondo noi, tutto ciò che è stato detto, fatto e sottoscritto prima del 18 gennaio 2024.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Roberto Romito Presidente regionale ANP Puglia