Riceviamo e pubblichiamo due comunicazioni del nostro consulente previdenziale Dott. Giuliano Coan sui seguenti argomenti:
- IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO
- LE NUOVE FACOLTA’ DI RISCATTO DELLA LAUREA E DEI PERIODI NON COPERTI DA RETRIBUZIONE
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IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
PERSONALE SCOLASTICO
Com’è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
La permanenza in servizio tuttavia è prevista solo in due casi.
1- L’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ha comunque previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza (65 anni limite ordinamentale o 67 anni entro il 31.08.2020) possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni.
Il provvedimento motivato è autorizzato dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Gli interessati traggono ovviamente considerevoli vantaggi sia in termini di assegno pensionistico sia dell’importo del Tfs (buonuscita).
2- E’ previsto, inoltre, il trattenimento in servizio a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia, cioè i 20 anni di contributi.
In questo caso è concesso ai dipendenti, di poter essere trattenuti in servizio fino al compimento dei 71 anni, ma solo a condizione che entro tale età l’interessato possa raggiungere il requisito contributivo.
Nel 2020, quindi, possono richiedere di permanere in servizio coloro che, pur compiendo 67 entro il 31 agosto ma non sono in possesso dei 20 anni di anzianità contributiva.
Gennaio 2020 giuliano coan
consulente in diritto previdenziale e
docente in materia.
PENSIONI
NUOVE FACOLTA’ DI RISCATTO: LE ULTIME NOVITA’
L’Inps con la circolare 106 del 25 luglio 2019 detta le istruzioni e modo per esercitare le due facoltà introdotte dall’articolo 20 del Decreto L. 4/2019, convertito in legge il 28 marzo 2019 n.26
-Nuovo istituto di riscatto di periodi non coperti da contribuzione – pace contributiva –
-Nuovo criterio di calcolo di riscatto della laurea da valutare nel sistema contributivo-
Periodi non lavorati e ammessi a riscatto
Per quanto riguarda il riscatto dei periodi non lavorati il l’Inps illustra che la facoltà è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La condizione d’iscrizione è soddisfatta alla presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, commercialisti eccetera).
L’assicurato deve essere privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non deve sussistere qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata prima alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati.
Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura di cinque anni, elevati a 10 anni con legge 28 marzo 2019 n.26 art.20, anche non continui e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 fino al 28 gennaio 2019 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).
Tale facoltà di riscatto potrà essere esercitata limitatamente al triennio 2019/2021.
Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). Il riscatto è utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.
L’onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti di pari importo. L’onere può essere rateizzato fino a 120 rate mensili.
Riscatto agevolato della laurea
L’onere agevolato è applicato esclusivamente a periodi del corso legale di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
La Circolare Inps numero 6 del 22 Gennaio scorso ha però esteso la possibilità di riscattare con i criteri agevolati anche i periodi di studio universitario sino al 31.12.1995. A patto però che il lavoratore accetti di optare per il calcolo interamente contributivo dell’assegno ai sensi dell’articolo 1, co. 23 della legge 335/1995.
In questo caso, infatti, le anzianità antecedenti al 1° gennaio 1996 sono determinate non più con il metodo retributivo ma con il contributivo e, pertanto, si può fruire anche del riscatto agevolato della laurea. Le ipotesi e gli scenari che si aprono sono molteplici e sicuramente vanno studiati caso per caso.
E’ necessaria pertanto, una attenta analisi sui costi/benefici.
Va ricordato che l’esercizio della facoltà è subordinato all’effettivo conseguimento del titolo di studio e riguarda solo i periodi di durata legale di studio e interessa solo i periodi di studi universitari.
Non può essere finalizzata all’esercizio di altre forme di riscatto, come ad esempio la costituzione di una rendita vitalizia, il riscatto dei periodi di aspettativa eccetera.
L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’onere per ogni anno da valorizzare è di €.5.264,49 euro (nel 2020.)
Ad esempio una laurea corso legale degli studi di 4 anni il costo è di euro 21.057,96.
L’onere così determinato è deducibile dall’imponibile fiscale.
Si tratta di una facoltà aggiuntiva di “riscatto light”, gli interessati possono, cioè, scegliere di versare l’onere con le precedenti regole, prendendo a riferimento la retribuzione dell’ultimo anno, che ha comunque efficacia sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.
Di fatto è precisato che non è stata istituita una nuova tipologia di riscatto della laurea ma è soltanto stato introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto che si pone nel sistema contributivo.
Resta pertanto immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili di riscatto non interessati dalla legge in parola.
Infine la domanda, di entrambe le facoltà, può essere presentata dall’interessato tramite i servizi web dedicati, tramite Inps Contact Center multicanale tel.fisso 803164/06164164 mobile o tramite Patronati.
Febbraio 2020 giuliano coan
consulente in diritto previdenziale e
docente in materia.