Concorso DS: ecco gli esiti del confronto sui criteri nazionali di conferimento dell’incarico
Si è svolto oggi presso il MIUR il confronto sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso. L’avvio di questa relazione sindacale, ai sensi dell’art. 5 c. 3 lett. g) del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018, è stata espressamente richiesto dall’ANP: i criteri per il conferimento dell’incarico dirigenziale, infatti, non costituiscono materia di contrattazione (art. 19 del D.lgs. 165/2001). L’ANP ha chiesto al MIUR di aprire il confronto a livello nazionale per evitare che presso i vari UU.SS.RR. fossero formulati criteri tra loro diversi e magari dissonanti, considerato anche il carattere nazionale del concorso, con conseguente disparità di trattamento dei vincitori, tutti compresi in una sola gradutatoria nazionale.
L’Amministrazione ha sottoposto all’attenzione delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL i seguenti criteri che intende applicare per conferire gli incarichi dirigenziali a coloro che saranno immessi nel ruolo di dirigente a decorrere dal 1 settembre 2019: nel caso di conferimento di primo incarico, non potendo fare conto sulla valutazione di alcun precedente incarico dirigenziale, si terranno in eguale considerazione le attitudini e le capacità professionali desumibili dalle esperienze e dalle competenze pregresse – se attinenti all’incarico dirigenziale – e la posizione occupata nelle relativa graduatoria di merito.
L’Amministrazione ha, inoltre, comunicato che si aggiungono ai posti vacanti e disponibili (1984) ulteriori due posti rispetto a quelli del contingente autorizzato (i vincitori avranno quindi a disposizione 1986 sedi per un contingente di 1984 posti utili per le immissioni).
L’ANP considera positiva la valorizzazione della professionalità pregressa acquisita dai vincitori del concorso in coerenza con quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. 165/2001, mentre il riferimento alla posizione occupata nella graduatoria si può giustificare con la specificità del primo conferimento dell’incarico, per il quale, come detto, non è disponibile alcun esito pregresso dello svolgimento della funzione dirigenziale. Tutto questo nel pieno rispetto dell’art. 21 e dell’art. 31, commi 5, 6 e 7, della Legge 104/1992.
Circa l’attribuzione del ruolo regionale, l’ANP ha chiesto all’Amministrazione di fornire ai vincitori, che dovranno esprimere l’ordine di preferenza per l’attribuzione del ruolo regionale, l’elenco delle sedi disponibili nelle singole regioni, comprensivo della relativa fascia di complessità. Abbiamo ribadito che in tale elenco devono essere comprese anche le cosiddette sedi nominali, quelle cioè in cui il titolare è fuori ruolo dal 1 settembre 2109 (comandi o distacchi, ad es.) e che pertanto, pur non essendo vacanti, sono disponibili per le immissioni.
L’ANP ha inoltre riportato all’Amministrazione le richieste di chiarimento che i soci vincitori del concorso stanno avanzando in questi giorni. L’Amministrazione ha rassicurato che i vincitori potranno utilizzare lo strumento della delega nelle ulteriori fasi della procedura. Coloro che invece sono risultati idonei, ma non vincitori, saranno comunque compresi nella graduatoria finale di merito: l’Amministrazione ritiene che uno specifico intervento normativo possa autorizzare nel prossimo triennio lo scorrimento della graduatoria fino a interessare anche tutti gli idonei.
Infine, per quanto riguarda i vincitori con riserva (cosiddetti “asteriscati”), questi otterranno il ruolo regionale con accantonamento della sede fino a scioglimento della riserva.