Abbiamo già ampiamente trattato in passato questo argomento (vedi comunicato dello scorso 22 settembre su questo sito).
Vi ritorniamo ora, all’approssimarsi della scadenza del 10 marzo 2019, data fissata dal Decreto-Legge n. 91/2018 (cosiddetto “decreto milleproroghe”, convertito il 22 settembre 2018 nella Legge n. 108/2018).
Questa scadenza, lo ricordiamo:
- è relativa al perfezionamento delle domande di iscrizione per il corrente a. s. 2018/2019 alle scuole dell’Infanzia;
- riguarda i genitori che, all’atto dell’iscrizione, hanno prodotto sotto la propria responsabilità una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) dello stato vaccinale dei propri figli;
- comporta l’obbligo, da parte dei genitori, di sostituire la dichiarazione di cui sopra con una documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
- comporta inoltre per i dirigenti scolastici, qualora i genitori non ottemperassero, l’obbligo di escludere con effetto immediato gli alunni interessati dalla frequenza della scuola, poiché il D.L. 73/2017 (c.d. “legge Lorenzin”) dispone che “per … le scuole dell’infanzia ….. la presentazione della documentazione ….. costituisce requisito di accesso”.
Ricordiamo che in Puglia è molto agevole per i genitori ottenere la documentazione necessaria per effetto dell’accordo siglato fra Regione Puglia Federfarma Puglia e Assofarma Puglia, che consente il rilascio immediato dei certificati vaccinali nelle farmacie, dietro presentazione della tessera sanitaria del minore (vedi testo dell’accordo, cliccare qui).
Così come è altrettanto agevole per i dirigenti scolastici la verifica della situazione vaccinale di ogni alunno grazie all’interrogazione della piattaforma regionale “GIAVA”.
Per quanto riguarda tutti gli altri alunni (scuola primaria e scuole secondarie) l’inadempienza degli obblighi vaccinali, qualora accertata, non costituisce motivo di esclusione dalle scuole (o dagli esami di Stato) ma comporta la segnalazione da parte della scuola all’ASL competente per territorio, che avvierà le azioni previste dalla legge, ivi compresa l’applicazione della sanzione amministrativa fino a € 500.
Per quanto riguarda l’a. s. 2019/2020, le cui iscrizioni si sono chiuse il 31 gennaio scorso, valgono le disposizioni dell’art. 3, comma 1, della “legge Lorenzin”, che riportiamo integralmente:
- I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione … sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie …. ovvero l’esonero ….. o il differimento delle stesse …. o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente … La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.”